STATUTO

Articolo 1 – Denominazione

1.    E’ costituita un’associazione denominata:

COVEST ONLUS

Articolo 2 – Sede

1.    La sede dell’associazione è fissata a:

Villa Soranzo – Via Simonetta n° 3 – 28040 Varallo Pombia NO

2.    E’ facoltà del Consiglio Direttivo trasferire la Sede in altro luogo del Comune, in altro Comune od istituire Sedi secondarie in altri Comuni dello Stato o all’estero.

Articolo 3 – Oggetto e Scopo

1.       L’Associazione è apartitica, non ha fini di lucro ed ha durata illimitata con lo scopo di :

affrontare e risolvere le problematiche insorte dall’apertura del nuovo aeroporto di Malpensa 2000 (Milano Malpensa).

Al riguardo si pone il fine di salvaguardare la qualità della vita della popolazione ad Ovest del Ticino (Piemonte), di tutelare l’ambiente ed il valore del territorio, di grande rilevanza anche per la presenza delle aree protette del Parco Naturale della Valle del Ticino e del Parco delle Riserve Naturali del Lago Maggiore.

Per questo si occuperà di studiare, informare, sensibilizzare ed organizzare o promuovere iniziative atte a raggiungere gli obbiettivi . Si propone di partecipare ai tavoli istituzionali per supportare gli Enti nelle relative scelte.

2.       L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad essa strettamente connesse o di quelle accessorie alle attività statutarie, in quanto integrative delle stesse.

3.      L’Associazione può svolgere le proprie finalità sia a favore degli Aderenti Beneficiari dell’Associazione stessa sia a favore di terzi.

Articolo 4 – Patrimonio ed Entrate dell’Associazione

1.       Il patrimonio dell’associazione è costituito:

a) da beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione;

b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

c) da eventuali erogazioni, contributi, donazioni e lasciti in denaro od in natura.

3.       Le entrate dell’Associazione sono costituite:

a) dalle quote associative;

b) dagli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività;

c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.

4.       Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi per poter aderire all’Associazione.

5.       L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamenti o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota annua di iscrizione. E’ comunque facoltà degli Aderenti di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli annuali.

6.       I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato per l’iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto: tali versamenti non sono rivalutabili né ripetibili in nessun caso, nemmeno in caso di scioglimento dell’Associazione né in caso di morte, estinzione, recesso od esclusione dell’Associato.

7.       Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, più in particolare, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare od a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

Articolo 5 – Fondatori, Soci e Benemeriti

1.       Sono Aderenti dell’Associazione:

–          i Fondatori

–          i Soci

–          i Benemeriti

2.       L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

3.       L’adesione all’Associazione comporta per l’associato maggiorenne il diritto di voto nell’Assemblea per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto, dei Regolamenti e per la nomina degli Organi direttivi dell’Associazione.

4.       Sono Fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell’originario fondo di dotazione dell’Associazione stessa, o comunque quelli che partecipano alla costituzione dell’Associazione.

5.       Sono Soci coloro che aderiscono all’Associazione nel corso della sua esistenza.

6.       Sono Benemeriti coloro che effettuano versamenti al fondo di dotazione ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo.

7.       La divisione degli Aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli aderenti stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell’Associazione, in particolare per quanto concerne il diritto di ciascun Aderente di partecipare effettivamente alla attività dell’Associazione.

8.       Chi intende aderire all’Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità ed i metodi che l’Associazione si propone e l’impegno ad approvarne ed osservarne Statuto e Regolamenti.

9.      Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento (per il computo di detto periodo si applicano peraltro le norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziari); in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda nel predetto termine, si intende che essa è stata respinta.

10.   Chiunque aderisca all’Associazione può in qualsiasi momento notificare, con richiesta scritta, la volontà di recedere dal novero dei partecipanti all’Associazione stessa; tale recesso ha effetto immediato.

11.   Chiunque partecipi all’Associazione può’ esserne escluso con deliberazione motivata e presa a maggioranza del Consiglio Direttivo, in presenza, a titolo esemplificativo, di inadempienza agli obblighi di versamento, di gravi violazioni ai principi contenuti nello Statuto o  di comportamenti contrari alle finalita’ dell’associazione. L’esclusione è comunicata all’associato con lettera r.r. ed ha effetto immediato; contro il provvedimento di esclusione l’associato può’ ricorrere, nel termine di giorni 30 dalla comunicazione,  al collegio dei probiviri che decide in modo definitivo entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso.

Articolo 6 – Organi dell’Associazione

1.       Sono Organi dell’Associazione:

–          l’Assemblea degli Aderenti all’Associazione;

–          il Presidente del Consiglio Direttivo;

–          il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;

–          il Consiglio Direttivo;

–          il Segretario del Consiglio Direttivo;

–          il Tesoriere;

–          il Collegio dei Revisori dei Conti;

–          il Collegio dei Probiviri

2.       L’elezione degli Organi dell’Associazione non può essere in alcun modo limitata o vincolata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione.

Articolo 7 – Assemblea

1.        L’Assemblea è composta da tutti gli Aderenti ed è l’organo sovrano dell’Associazione.

2.        L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno, entro il 31 marzo per l’approvazione del bilancio consuntivo. Essa inoltre:

–          provvede alla nomina del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri;

–          delinea gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione;

–          delibera sulle modifiche allo Statuto;

–          approva i Regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell’attività;

–          delibera sull’eventuale destinazione degli avanzi di gestione;

–          delibera lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

3.        L’Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo ogni qual volta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo degli Aderenti o da almeno la metà dei membri del Consiglio Direttivo o su richiesta del Collegio dei Revisori. Salvo diversa volontà dell’Organo Direttivo l’Assemblea è convocata presso la sede dell’Associazione.

4.        La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata, contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l’elenco delle materie da trattare, spedita a tutti gli aderenti all’indirizzo risultante dal Libro degli Aderenti all’Associazione, nonché ai componenti del Consiglio Direttivo ed ai Revisori dei Conti almeno dieci giorni prima dell’adunanza.

5.       Qualora il numero degli aventi diritto al voto superi le venti (20) unità, la raccomandata può essere sostituita da una lettera inviata senza raccomandata, da spedirsi almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l’adunanza; in tal caso la notizia dell’adunanza deve anche essere pubblicata, almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione, su un quotidiano a rilevante diffusione nell’ambito territoriale di operatività dell’Associazione.

6.        L’assemblea è comunque validamente costituita ed atta a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti gli aderenti, tutti i membri del Consiglio Direttivo e tutti i membri del Collegio dei Revisori dei Conti.

7.        L’Assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

8.        In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. L’adunanza di seconda convocazione può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

9.        Ogni aderente all’Associazione ha diritto ad un voto, esercitabile anche mediante delega apposta in calce all’avviso di convocazione. La delega può essere conferita solamente ad un altro aderente all’Associazione che non sia Amministratore, Revisore o dipendente dell’Associazione. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di una delega.

10.     Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l’espressione di astensione si computa come tale. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

11.     Per la nomina del Consiglio direttivo, l’approvazione dei Regolamenti, le modifiche statutarie e la distribuzione degli avanzi netti di gestione, riserve o fondi, occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti, tanto in prima che in seconda convocazione. Per le deliberazioni di scioglimento dell’Associazione e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole dei due terzi dei presenti, tanto in prima che in seconda convocazione.

12.     L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

Articolo 8 – Il Consiglio Direttivo

1.        L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, a scelta dell’Assemblea da un minimo di cinque ad un massimo di nove Consiglieri. In sede costitutiva si prevede un Consiglio Direttivo composto da nove Consiglieri.

2.        I Consiglieri devono essere Aderenti dell’Associazione, durano in carica per tre anni e sono rieleggibili.

3.        I membri del Consiglio Direttivo quando convocati sono tenuti, in caso di impedimento, a dare comunicazione motivata e scritta della loro assenza. Nel caso di più di tre assenze non motivate, il membro viene dichiarato cessato su decisione con deliberazione del Consiglio Direttivo.

4.        Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei Consiglieri l’intero Consiglio Direttivo si intende decaduto ed occorre far luogo alla sua rielezione.

5.        In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso fa luogo alla sua cooptazione con la nomina a Consigliere del primo dei non eletti. Il nuovo eletto in luogo del membro cessato dura in carica per il periodo residuo durante il quale lo stesso sarebbe rimasto in carica.

6.        Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell’ufficio ricoperto.

7.        Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

–          la gestione dell’Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall’Assemblea ed, in particolare, il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti.

–          La nomina del Presidente del Consiglio Direttivo, del Vice Presidente, del Tesoriere e del Segretario da scegliere tra i Consiglieri eletti;

–          L’ammissione all’Associazione di nuovi aderenti e l’esclusione di Associati;

–          La predisposizione annuale del bilancio.

8.        Il Consiglio Direttivo può delegare tutti o parte dei suoi poteri a uno o più dei suoi membri oppure, a mezzo del Presidente, anche ad esterni.

9.        Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno due terzi dei membri o dal Collegio dei Revisori. La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata, contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione e l’elenco delle materie da trattare, spedita a tutti i membri ed ai Revisori dei Conti almeno otto giorni prima dell’adunanza.

10.    Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed atto a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri.

11.    Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente.

12.    Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora sia presente la maggioranza dei suoi membri.

13.    Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l’espressione di astensione si computa come tale; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

14.    Per le riunioni di straordinaria amministrazione (intendendosi comprese tra queste tutte quelle che eccedono il valore di diecimila euro) occorre il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica.

Articolo 9 – Il Presidente

1.       Al Presidente spetta la rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo il Presidente può attribuire la rappresentanza dell’Associazione, in ambito tecnico, giuridico ed amministrativo anche ad esterni al Consiglio stesso.

2.       Al Presidente compete, sulla base delle direttive emanate dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale il medesimo riferisce circa l’attività compiuta, l’ordinaria amministrazione dell’Associazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

3.       Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea, il Consiglio Direttivo, cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione, verifica l’osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

4.       Il Presidente avvalendosi della consulenza del Tesoriere verifica che le iniziative onerose abbiano una adeguata copertura finanziaria e predispone il bilancio da sottoporre per l’approvazione al Consiglio Direttivo e successivamente all’Assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

Articolo 10 – Il Vice Presidente

1.       Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento del Presidente.

Articolo 11 – Il Segretario

1.        Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell’esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell’amministrazione dell’Associazione.

2.        Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo nonché del Libro degli Aderenti all’Associazione.

Articolo 12 – Libri della Associazione

1.       Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l’Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo ed il Libro degli Aderenti all’Associazione.

2.       I libri dell’Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza; le copie richieste sono fatte dall’Associazione a spese del richiedente.

Articolo 13 – Il Tesoriere

1.       Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell’Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo accompagnandolo da idonea relazione contabile.

Articolo 14 – Collegio dei Revisori dei Conti

1.       Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e di due supplenti (che subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo).

2.       L’incarico del Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di Consigliere.

3.       Per la durata in carica, la rieleggibilità ed il compenso valgono le norme dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio Direttivo.

4.       I Revisori dei Conti curano la tenuta del Libro delle Adunanze dei Revisori dei Conti, partecipano di diritto alle adunanze dell’Assemblea e, con facoltà di parola ma senza diritto di voto, a quelle del Consiglio Direttivo, verificano la regolare tenuta della contabilità e dei libri dell’Associazione, dando parere sui bilanci.

Articolo 15 – Bilancio

1.       Gli esercizi dell’Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

2.       Entro il 28 febbraio di ogni anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.

3.       I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell’Associazione nei quindici giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall’Associazione a spese del richiedente.

Articolo 16 – Avanzi di Gestione

1.       All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

2.       L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.

Articolo 17 – Scioglimento

1.          In caso di scioglimento, per qualunque causa, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n° 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 18 – Collegio dei Probiviri

1.       Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri effettivi e due supplenti. Il Presidente provvede alla convocazione del collegio e ne dirige i lavori.

E’ di competenza dei probiviri oltre alle decisioni sul ricorso contro l’esclusione di un associato, la risoluzione di tutte le controversie che dovessero sorgere fra gli associati e l’associazione o gli organi di essa, in ordine all’interpretazione, applicazione, validità’ ed efficacia dello Statuto, dei regolamenti, delle deliberazioni sociali o concernenti comunque i rapporti sociali”

Articolo 19 – Legge Applicabile

1.       Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel libro I del Codice civile e, in subordine, alle norme contenute nel Libro V del Codice civile.

 


 

Lascia un commento